Da oggi anche pasticcerie e gelaterie possono riprendere parzialmente l’attività, non per la somministrazione ma per il take away, ottima stampella per i ricavi che si aggiunge ai servizi di consegna a domicilio. È la novità dell’ultima settimana, intr

Da oggi anche pasticcerie e gelaterie possono riprendere parzialmente l'attività, non per la somministrazione ma per il take away, ottima stampella per i ricavi che si aggiunge ai servizi di consegna a domicilio. È la novità dell'ultima settimana, introdotta dal Dpcm 26 aprile 2020. È bene chiarire alcuni punti importanti. Molti operatori si chiedono cosa davvero sia possibile fare e quali adempimenti siano necessari per organizzare a norma di legge questa "nuova operatività" del loro locale.

Chi può farlo? Quali sono gli obblighi? Quale prodotto può essere oggetto di take away? Abbiamo chiesto consiglio a Arcangelo Roncacci, segretario di Confartigianato-alimentazione. L'associazione di categoria ha diffuso una circolare che fissa i punti chiave sull'organizzazione del take away e sulle misure da rispettare all'interno dei locali. Ecco alcune semplici, ma importanti chiarimenti.

Posso fare take away?

Oltre ad essere riconfermata la possibilità di effettuare le consegne a domicilio, dal 4 maggio viene espressamente consentita la vendita con asporto a tutte le attività di ristorazione rientranti nel codice ATECO 56 (gelaterie, pasticcerie, bar pizzerie, ristoranti, rosticcerie, friggitorie...). Si tratta di tutti gli esercizi che prevedono una produzione finalizzata alla vendita al consumatore come attività principale.

Quali precauzioni deve adottare?

La gelateria o pasticceria che apre per l'asporto deve adottare le stesse misure precauzionali previste per le attività di commercio al dettaglio. Sono contenute nell'allegato 5 del decreto, consultabile qui e riassunte in questi punti dalla Confartigianato:

  • Distanziamento interpersonale di almeno un metro sia nei locali sia per chi attende all'esterno, con adeguata informazione alla clientela.
  • Utilizzo di mascherine nei locali da parte del personale e della clientela, soprattutto dove è difficile garantire il distanziamento interpersonale
  • Accessibilità a sistemi o prodotti per la disinfezione delle mani in prossimità della cassa
  • Igienizzazione dei locali almeno due volte al giorno con adeguata aerazione e cambio d'aria
  • Accesso ai locali una persona alla volta con presenza massima di due operatori (fino a 40 mq di ampiezza; diversa regolazione in base agli spazi nei locali più grandi).

Cosa posso vendere?

Il decreto vieta la possibilità di consumare i prodotti sul posto o nelle immediate vicinanze dei locali di vendita (anche la semplice sosta è impedita, ovviamente per evitare assembramenti). Nelle gelaterie, quindi, non sarà consentita la vendita di coni gelato, perché si tratta di un prodotto che va consumato subito o quasi subito. Sarà possibile vendere le vaschette o eventualmente delle coppette "confezionate", chiuse e da consumare a casa.

La prenotazione è obbligatoria?

Quello della prenotazione è un punto delicato. Vendendo solo su ordinazione e concordando col cliente l'orario di ritiro si ottimizza la gestione degli spazi e dell'afflusso nel negozio, minimizzando la coda e permettendo minor contatto sociale. Il decreto non indica la prenotazione come obbligatoria, ma nelle ordinanze di alcune regioni (Liguria, Veneto, Lazio, FVG, Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo e Marche), emanate prima, prevedono esplicitamente che la vendita per l'asporto si può effettuare solo dietro prenotazione telefonica o online. «È l'indicazione che stiamo dando ai nostri associati», spiega Roncacci, «anche perché facilita il lavoro dell'esercente e garantisce maggior sicurezza a tutti».

Torniamo alle consegne: serve una nuova scia?

Un appunto in più sull'altra opportunità per far lavorare la gelateria o la pasticceria, ossia le consegne a domicilio. Fra i dubbi degli artigiani c'è anche questo: se ci si organizza in proprio per le consegne, è necessario presentare una nuova SCIA - Segnalazione certificata di inizio attività? Confartigianato ha raccolto il parere del Ministero della Salute, ed è affermativo: se tale attività non era già risultante nella SCIA, questa andrebbe aggiornata. Attenzione, però: su questo tema il riferimento sono le Asl, e la tendenza sul territorio, stando a quanto riferisce la stessa Confartigianato, è di prevedere un semplice aggiornamento del Piano di autocontrollo aziendale, o una comunicazione della ditta che si impegna ad operare in osservanza a quanto stabilito dalla vigente normativa, senza l’obbligo della notifica tramite SCIA. Il consiglio, quindi, è di chiedere come fare alla Asl territorialmente competente.

 

Ernesto Brambilla

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