La Legge di Bilancio 2021 ha chiarito la questione delle aliquote, includendo i prodotti di pasticceria e la biscotteria
Iva al 10% per l’asporto (per quanto riguarda i cibi): è la buona notizia inserita nella Legge di Bilancio 2021, che ha chiarito il dubbio su quale aliquota applicare per i cibi venduti per la consumazione fuori dal locale. Un dubbio di non poco conto, dato che molti gestori, venuta meno per lunghi mesi la possibilità della somministrazione, hanno avviato o sviluppato sensibilmente le attività di asporto e delivery. Meglio però addentrarsi nella norma, perché individuare l’aliquota giusta da applicare non è né semplice né immediato. L’aliquota applicabile, infatti, dipende dalle componenti che qualificano la preparazione alimentare: va individuata la classificazione doganale e l’eventuale corrispondente voce della Tabella A allegata al Dpr 633/1972 (risoluzione 107/1998). Opportunamente, la legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020, art. 1 comma 40) ha introdotto una norma interpretativa che ha valore anche per il passato: “La nozione di preparazioni alimentari di cui al numero 80 della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto”. Il numero 80 della tabella A parte III comprende “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura”.
Prestazione di servizio o cessione dei beni, quale prevale?
Tutto è nato dai chiarimenti espressi dalla Corte di Giustizia Europea in merito ad alcune controversie tedesche sulla corretta aliquota Iva applicabile (Cause C-497/09, C-501/09 e C-502/09) per chioschi, stand, aree consumo e servizio di catering. In particolare, la Corte ha inquadrato come cessione di beni tutti i casi i cui la prestazione di servizio non risulti “predominante”. L’attività di catering aiuta a chiarire il rapporto di “prevalenza” tra prestazione di servizio e cessione di beni: la prevalenza della cessione si verifica quando il servizio di catering non è accompagnato dalla fornitura di tavoli, stoviglie e personale di servizio, limitandosi alla sola fornitura dei pasti all’interno di contenitori; qui l’aliquota sarà quella dei singoli beni venduti (4, 10 o 22%). Diversamente, l’organizzazione di una serie di beni e servizi che accompagnano le fasi di somministrazione del cibo determina lo svolgimento di prestazioni di fare (dove l’aliquota è il 10%). L’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 9 del 22 febbraio 2019, ha recepito la posizione della Corte Europea.
Somministrazione e cessione di beni: le aliquote da applicare
- La somministrazione di alimenti da parte di esercizi commerciali, se effettuata dietro pagamento di un corrispettivo, si configura come prestazione di servizi con l’aliquota Iva ridotta al 10%. Rientrano in tale fattispecie non solo le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nei pubblici esercizi “classici” (bar pasticcerie, bar gelaterie
ecc.), ma anche ad esempio in uffici e scuole o per il tramite di distributori automatici.
Al contrario, la preparazione di cibi da asporto senza servizio al tavolo consiste nell’attività di preparazione di cibi pronti per il consumo, configurandosi quindi come sola prestazione di dare e quindi una cessione di beni con l’applicazione delle aliquote previste per i singoli prodotti. Sulla base delle misure disposte dai vari Dpcm succedutisi nel tempo, quindi, la fattispecie della somministrazione potrebbe anche non avere luogo, considerato che la somministrazione di bevande e alimenti può, in certi periodi e in determinate aree, essere vietata.
LE ALIQUOTE
La Legge di Bilancio ha fissato una precisazione nella definizione delle aliquote, ma l’equiparazione totale alla somministrazione non è quella che ci si aspettava. Restano infatti aliquote diverse in base alle caratteristiche dei singoli prodotti ceduti per asporto o con consegna a domicilio:
- 4% per focacce genovesi all’olio con olive; formaggi, latticini, pane, ortaggi e frutta non altrimenti cucinati, preparati o elaborati.
- 10% per preparazioni alimentari, piatti pronti e pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto; nelle preparazioni alimentari potrebbero essere contenuti i cappuccini e cioccolate e altre bevande prodotte con il latte che altrimenti dovrebbero essere soggetti all’aliquota ordinaria; prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria; estratti o essenze di caffè, di tè, di mate e di camomilla; gelati artigianali e crêpe.
- 22% acqua, vino, bibite, birra.
Sergio M. Ghisoni